Art. 7. Esame scritto 1. Ferme restando le disposizioni del precedente art. 1, comma 2, l'esame scritto, previsto nel periodo compreso dal 12 al 16 giugno 2006, consistera' in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione professionale (sulla base del programma indicato in allegato 3) e culturale. 2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova saranno indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del 19 maggio 2006. Solo tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. Pertanto, la mancata presentazione alla sede d'esame nella data e nell'ora stabilite per l'esame scritto sara' considerata rinuncia. 3. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova, nella Gazzetta Ufficiale. 4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova provvedera' la commissione di cui al precedente art. 6. Se la prova avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non sara' presente la commissione verranno nominati appositi comitati di vigilanza, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare. 5. All'atto della presentazione per l'esame scritto tutti gli aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro. 6. L'Amministrazione Militare non risponde di eventuali danni subiti dai candidati che fossero costretti a lasciare in custodia oggetti personali. 7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice o dei comitati di vigilanza, nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di «ALT» e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione nonche' delle disposizioni emanate all'atto della prova, comporta l'esclusione dalla stessa, con provvedimento della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. Analogamente viene escluso il candidato che abbia copiato, in tutto o in parte, le risposte relative ai test somministrati. 8. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da norme tecniche, e' affidata alla citata commissione esaminatrice che, per l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma automatizzata, si avvarra' di personale tecnico del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. 9. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18 trentesimi.