Art. 2.
               Requisiti per l'ammissione al concorso
    Per  l'ammissione  al concorso di cui all'art. 1, e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana,  ovvero  quella  di uno degli Stati
membri   dell'Unione  europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini,  gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
      2) eta' non inferiore agli anni 18;
      3)   idoneita'   fisica   a   svolgere   l'attivita'  prevista;
l'amministrazione  ha  la  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;
      4)   titolo   di  studio:  diploma  di  laurea  in  statistica,
statistica  e  informatica  per  l'azienda,  scienze  statistiche  ed
attuariali,  scienze  statistiche  ed economiche, scienze economiche,
statistiche  e  sociali,  scienze  statistiche demografiche e sociali
(conseguito   ai   sensi   della   normativa  previgente  ai  decreti
ministeriali n. 509 del 3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004)
ovvero laurea specialistica o magistrale in statistica per la ricerca
sperimentale  (classe  92/S)  statistica  economica,  finanziaria  ed
attuariale  (classe  91/S)  statistica  demografica e sociale (classe
90/S) ovvero laurea in scienze statistiche (classe 37).
      5)   particolare  qualificazione  professionale  ricavabile  da
precedenti esperienze lavorative o da titoli post-universitari;
      6)  i  cittadini  italiani  soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare  di  essere  in  posizione  regolare nei confronti di tale
obbligo;
      7) godimento dei diritti politici.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione europea, inoltre,
dovranno possedere i seguenti requisiti:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
    L'esclusione e' notificata all'interessato.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini  e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001.