Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso Per l'ammissione al concorso di cui all'art. 1, e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista; l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente; 4) titolo di studio: diploma di laurea in statistica, statistica e informatica per l'azienda, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze economiche, statistiche e sociali, scienze statistiche demografiche e sociali (conseguito ai sensi della normativa previgente ai decreti ministeriali n. 509 del 3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004) ovvero laurea specialistica o magistrale in statistica per la ricerca sperimentale (classe 92/S) statistica economica, finanziaria ed attuariale (classe 91/S) statistica demografica e sociale (classe 90/S) ovvero laurea in scienze statistiche (classe 37). 5) particolare qualificazione professionale ricavabile da precedenti esperienze lavorative o da titoli post-universitari; 6) i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 7) godimento dei diritti politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione e' notificata all'interessato. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 165 del 2001.