Art. 7.
      Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a parita' di punteggio, dei titoli di
preferenza elencati al successivo art. 8.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  e della votazione conseguita nella
prova orale.
    E'  dichiarato  vincitore  il candidato utilmente collocato nella
graduatoria  di merito, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
    La   graduatoria   di   merito  e'  approvata  con  provvedimento
amministrativo ed e' immediatamente efficace.
    La  graduatoria  di  merito  verra' affissa e sara' pubblicizzata
all'Albo  ufficiale  dell'amministrazione  centrale  dell'Universita'
della Calabria.
    Di  tale  affissione,  ai  fini  della  pubblicazione, sara' dato
avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - «Concorsi ed esami».
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    Della  succitata  graduatoria  di  merito  verra' data diffusione
anche tramite il seguente sito Internet: www.unical.it
    La  graduatoria  rimane  efficace  per un termine di ventiquattro
mesi  dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti
per   i   quali   il   concorso  pubblico  e'  stato  bandito  e  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'.
    I  candidati  hanno  facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli  atti  del  procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di
attuazione  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, adottato da questo
Ateneo   con   decreto   rettorale  4  giugno  1997,  pubblicato  sul
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15
del 1° agosto 1997.