Art. 7. Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza elencati al successivo art. 8. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria di merito e' approvata con provvedimento amministrativo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria di merito verra' affissa e sara' pubblicizzata all'Albo ufficiale dell'amministrazione centrale dell'Universita' della Calabria. Di tale affissione, ai fini della pubblicazione, sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. Della succitata graduatoria di merito verra' data diffusione anche tramite il seguente sito Internet: www.unical.it La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso pubblico e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato da questo Ateneo con decreto rettorale 4 giugno 1997, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 1° agosto 1997.