IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di approvazione del codice in materia di protezione dei dati personali; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto «Ministeri» per gli anni 1994/1997, 1998/2001 e 2002/2005; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»; Vista la legge 9 novembre 1994, n. 628: «Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell'eccidio in Algeria»; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»; Vista la legge 17 agosto 1999, n. 288: «Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121» ed in particolare l'art. 2, il quale prevede l'assunzione per i superstiti delle vittime del dovere e della criminalita' organizzata «da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246» per una aliquota di posti non superiore al «10% del numero di vacanze nell'organico»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ed in particolare l'art. 1, che ai seguenti commi individua ulteriori categorie di destinatari: * comma 563: «per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita»; * comma 564: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», ed in particolare l'art. 34, comma 1; Vista la circolare n. 2 del 14 novembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, ispettorato, avente ad oggetto: «Vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Assunzioni obbligatorie presso amministrazioni pubbliche»; Visto il piano triennale di assunzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali, relativo al triennio 2006/2008, approvato in data 22 dicembre 2005, da cui risultano attualmente disponibili unicamente novantaquattro posti nell'area C, posizione economica C1; Tenuto conto che a seguito dell'applicazione dell'aliquota del 10% sui suddetti posti disponibili risultano nove posti da destinare all'assunzione delle categorie protette di cui alla legge n. 288/1999; Ritenuto di dover destinare tali posti all'assunzione nel profilo professionale di funzionario amministrativo ed economico finanziario dell'area C, posizione economica C1; Decreta: Art. 1. Posti a concorso e destinatari della procedura 1. E' indetta una selezione per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di nove unita' di personale nel profilo professionale di funzionario amministrativo ed economico finanziario dell'area funzionale C, posizione economica C1, da destinare, come previsto dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, ai seguenti soggetti, previsti dalle norme sottoindicate, citate nelle premesse: a) art. 1 legge n. 302/1990: * «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale»; * «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni» di tipo mafioso (art. 416-bis del codice penale), purche' si realizzino le condizioni precisate alle lettere a) e b) dell'art. 1 della richiamata legge n. 302/1990 (esclusione di concorso e di reati connessi, estraneita' ad ambienti e rapporti delinquenziali, ecc.); * «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi», di cui ai precedenti due punti, «a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime»; * chiunque, fuori dei casi di cui al punto precedente, «subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato»; b) art. 1 legge 9 novembre 1994, n. 628: * vedove e figli ovvero madri di figli delle vittime dell'eccidio avvenuto «in data 7 luglio 1994 in Jijel (Algeria)»; c) art. 1 legge n. 407/1998, come modificato dall'art. 2 legge n. 288/1999: * «il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi ... compresi coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa»; d) art. 1 legge n. 266/2005: * comma 563: «per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita»; * comma 564: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative». 2. I nove posti sono cosi' ripartiti: a) regione Emilia-Romagna: 1; b) regione Lazio: 4; c) regione Liguria: 1; d) regione Lombardia: 1; e) regione Piemonte: 1; f) regione Veneto: 1.