IL DIRETTORE GENERALE
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di  controllo,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
    Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  2003,  n. 196,  di
approvazione del codice in materia di protezione dei dati personali;
    Visti  i  contratti  collettivi nazionali di lavoro del personale
del   comparto  «Ministeri»  per  gli  anni  1994/1997,  1998/2001  e
2002/2005;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1990, n. 302: «Norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;
    Vista  la legge 9 novembre 1994, n. 628: «Disposizioni urgenti in
favore  delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell'eccidio in
Algeria»;
    Vista  la  legge  23 novembre 1998, n. 407 «Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;
    Vista   la   legge  17 agosto  1999,  n. 288:  «Disposizioni  per
l'espletamento   di   compiti   amministrativo-contabili   da   parte
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione
dell'art. 36  della  legge  1° aprile 1981, n. 121» ed in particolare
l'art. 2,  il  quale  prevede  l'assunzione  per  i  superstiti delle
vittime  del  dovere e della criminalita' organizzata «da effettuarsi
previo  espletamento  della prova di idoneita' di cui all'art. 32 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
sostituito  dall'art. 4  del  decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno  1997,  n. 246»  per una aliquota di posti non superiore al
«10% del numero di vacanze nell'organico»;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006),
ed in particolare l'art. 1, che ai seguenti commi individua ulteriori
categorie di destinatari:
      * comma  563:  «per  vittime  del  dovere  devono  intendersi i
soggetti  di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in
genere,  gli  altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito
un'invalidita'    permanente    in    attivita'    di    servizio   o
nell'espletamento  delle  funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
        a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
        b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
        c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
        d) in operazioni di soccorso;
        e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
        f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego  internazionale  non aventi, necessariamente, caratteristiche
di ostilita»;
      * comma  564:  «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o
alle  quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni
di  qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e  che  siano  riconosciute  dipendenti  da  causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative»;
    Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3: «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione», ed in particolare l'art. 34,
comma 1;
    Vista la circolare n. 2 del 14 novembre 2003 della Presidenza del
Consiglio   dei   Ministri,  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
ispettorato,  avente  ad  oggetto:  «Vittime  del  terrorismo e della
criminalita'     organizzata.    Assunzioni    obbligatorie    presso
amministrazioni pubbliche»;
    Visto il piano triennale di assunzioni del Ministero per i beni e
le  attivita' culturali, relativo al triennio 2006/2008, approvato in
data  22 dicembre  2005,  da  cui  risultano  attualmente disponibili
unicamente novantaquattro posti nell'area C, posizione economica C1;
    Tenuto  conto  che  a seguito dell'applicazione dell'aliquota del
10%  sui suddetti posti disponibili risultano nove posti da destinare
all'assunzione   delle   categorie   protette   di   cui  alla  legge
n. 288/1999;
    Ritenuto di dover destinare tali posti all'assunzione nel profilo
professionale  di funzionario amministrativo ed economico finanziario
dell'area C, posizione economica C1;
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Posti a concorso e destinatari della procedura
    1.  E'  indetta  una  selezione  per l'assunzione con rapporto di
lavoro  a tempo indeterminato di nove unita' di personale nel profilo
professionale  di funzionario amministrativo ed economico finanziario
dell'area  funzionale  C,  posizione economica C1, da destinare, come
previsto  dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, ai seguenti
soggetti, previsti dalle norme sottoindicate, citate nelle premesse:
      a) art. 1 legge n. 302/1990:
        * «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite  o  lesioni  riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi  nel
territorio   dello  Stato  di  atti  di  terrorismo  o  di  eversione
dell'ordine  democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia
concorso  alla  commissione  degli  atti  medesimi  ovvero di reati a
questi  connessi  ai  sensi  dell'art. 12  del  codice  di  procedura
penale»;
        * «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite  o  lesioni  riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi  nel
territorio   dello   Stato   di  fatti  delittuosi  commessi  per  il
perseguimento  delle  finalita'  delle  associazioni» di tipo mafioso
(art. 416-bis del codice penale), purche' si realizzino le condizioni
precisate  alle  lettere  a)  e b) dell'art. 1 della richiamata legge
n. 302/1990  (esclusione di concorso e di reati connessi, estraneita'
ad ambienti e rapporti delinquenziali, ecc.);
        * «chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite  o  lesioni  riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi  nel
territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei
fatti  delittuosi», di cui ai precedenti due punti, «a condizione che
il  soggetto  leso  sia  del  tutto estraneo alle attivita' criminose
oggetto delle operazioni medesime»;
        * chiunque,  fuori  dei  casi  di  cui  al  punto precedente,
«subisca  un'invalidita'  permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate  in  conseguenza  dell'assistenza  prestata,  e  legalmente
richiesta  per  iscritto  ovvero verbalmente nei casi di flagranza di
reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria   o   ad  autorita',  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica
sicurezza,  nel  corso  di  azioni  od  operazioni di cui al presente
articolo, svoltesi nel territorio dello Stato»;
      b) art. 1 legge 9 novembre 1994, n. 628:
        * vedove   e  figli  ovvero  madri  di  figli  delle  vittime
dell'eccidio avvenuto «in data 7 luglio 1994 in Jijel (Algeria)»;
      c) art.  1 legge n. 407/1998, come modificato dall'art. 2 legge
n. 288/1999:
        * «il  coniuge  e  i  figli  superstiti,  ovvero  i  fratelli
conviventi  e  a  carico  qualora  siano  gli  unici  superstiti, dei
soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi ... compresi coloro
che svolgono gia' un'attivita' lavorativa»;
      d) art. 1 legge n. 266/2005:
        * comma  563:  «per  vittime  del  dovere devono intendersi i
soggetti  di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in
genere,  gli  altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito
un'invalidita'    permanente    in    attivita'    di    servizio   o
nell'espletamento  delle  funzioni di istituto per effetto diretto di
lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
          a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
          b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
          c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
          d) in operazioni di soccorso;
          e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
          f) a  causa di azioni recate nei loro confronti in contesti
di    impiego    internazionale    non    aventi,    necessariamente,
caratteristiche di ostilita»;
        * comma 564: «Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o
alle  quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni
di  qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e  che  siano  riconosciute  dipendenti  da  causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative».
    2. I nove posti sono cosi' ripartiti:
      a) regione Emilia-Romagna: 1;
      b) regione Lazio: 4;
      c) regione Liguria: 1;
      d) regione Lombardia: 1;
      e) regione Piemonte: 1;
      f) regione Veneto: 1.