Art. 10. Presentazione della documentazione da parte dei candidati dichiarati vincitori della selezione 1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Amministrazione, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro ai fini dell'assunzione stessa, a far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 1, la seguente documentazione: a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 citato nelle premesse, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso non hanno subito variazioni; i candidati riceveranno dall'Amministrazione il modello di tale dichiarazione, unitamente alla comunicazione di cui sopra; b) certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego. Per quanto riguarda i candidati invalidi, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e che egli, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di danno alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico e' compatibile con le mansioni dell'impiego cui aspira. 2. A norma dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni, con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.