Art. 11. Assunzione in servizio in prova 1. I candidati dichiarati vincitori sono assunti in prova nel profilo professionale di funzionario amministrativo ed economico finanziario dell'area C, posizione economica C1, in una sede della regione da loro indicata nella domanda di partecipazione. 2. Il rapporto di lavoro con i vincitori del concorso verra' instaurato con le modalita' di cui all'art. 14 del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, come modificato dall'art. 14-bis del contratto integrativo sottoscritto il 22 ottobre 1997. 3. Il rapporto di lavoro e' immediatamente risolto in caso di mancata assunzione in servizio del vincitore nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento; in tal caso l'Amministrazione, valutati i motivi e compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei propri uffici, proroga il termine per l'assunzione. 4. Il periodo di prova ha la durata di mesi quattro; decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione. 5. L'Amministrazione, in caso di esaurimento di una graduatoria regionale senza che i relativi posti siano stati completamente coperti, procede alla formazione di una graduatoria unica nazionale, secondo il punteggio attribuito a ciascun candidato nella graduatoria regionale di appartenenza, applicando, in caso di parita', il principio della minore eta' anagrafica, allo scopo di destinare i candidati, ove accettino, a regioni diverse da quella per la quale gli stessi hanno concorso. 6. La graduatoria unica di cui al punto precedente e' elaborata al solo fine di consentire ai candidati di esprimere le proprie scelte, e non comporta la soppressione delle singole graduatorie regionali. 7. I candidati che non accettino l'inquadramento ai sensi del comma 5 mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria della regione per cui hanno concorso.