Art. 11.
                   Assunzione in servizio in prova
    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori sono assunti in prova nel
profilo  professionale  di  funzionario  amministrativo  ed economico
finanziario  dell'area  C,  posizione economica C1, in una sede della
regione da loro indicata nella domanda di partecipazione.
    2.  Il  rapporto  di  lavoro  con i vincitori del concorso verra'
instaurato  con le modalita' di cui all'art. 14 del CCNL del comparto
Ministeri   sottoscritto   il   16 maggio   1995,   come   modificato
dall'art. 14-bis del contratto integrativo sottoscritto il 22 ottobre
1997.
    3.  Il  rapporto  di  lavoro e' immediatamente risolto in caso di
mancata  assunzione  in servizio del vincitore nel termine assegnato,
salvo  comprovati  e  giustificati motivi di impedimento; in tal caso
l'Amministrazione,   valutati  i  motivi  e  compatibilmente  con  le
esigenze  di  funzionamento dei propri uffici, proroga il termine per
l'assunzione.
    4. Il periodo di prova ha la durata di mesi quattro; decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  a  tutti  gli  effetti  dal giorno
dell'assunzione.
    5.  L'Amministrazione,  in caso di esaurimento di una graduatoria
regionale  senza  che  i  relativi  posti  siano  stati completamente
coperti,  procede alla formazione di una graduatoria unica nazionale,
secondo il punteggio attribuito a ciascun candidato nella graduatoria
regionale  di  appartenenza,  applicando,  in  caso  di  parita',  il
principio  della  minore  eta'  anagrafica, allo scopo di destinare i
candidati,  ove  accettino,  a regioni diverse da quella per la quale
gli stessi hanno concorso.
    6.  La  graduatoria unica di cui al punto precedente e' elaborata
al  solo  fine  di  consentire  ai  candidati di esprimere le proprie
scelte,  e  non  comporta  la  soppressione delle singole graduatorie
regionali.
    7.  I  candidati  che  non accettino l'inquadramento ai sensi del
comma   5   mantengono   la  collocazione  ad  essi  spettante  nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso.