Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze statistiche ed economiche, o in scienze economiche e bancarie, o in scienze economiche e sociali, o in scienze bancarie e assicurative, o altri diplomi di laurea dichiarati equipollenti ad uno di quelli indicati; b) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) idoneita' fisica all'impiego; d) appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1. Possono partecipare alla selezione sia i soggetti gia' titolari di provvedimento di riconoscimento dell'appartenenza ad una di tali categorie, sia coloro i quali, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione, abbiano avanzato formale richiesta di riconoscimento. In ogni caso, i vincitori della selezione potranno essere chiamati in servizio solo se titolari del provvedimento di cui sopra; e) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente; f) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ne' dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; g) godere dei diritti civili e politici anche negli eventuali altri Stati dell'Unione europea. 2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 3. Resta ferma la facolta' per l'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento della selezione, cui pertanto i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti, per inosservanza delle disposizioni relative all'esatta compilazione della domanda di ammissione e/o per l'inoltro della stessa domanda oltre il termine previsto dal successivo art. 3.