Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 e' richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
      a) diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche,
o  in economia e commercio, o in scienze statistiche ed economiche, o
in  scienze economiche e bancarie, o in scienze economiche e sociali,
o  in  scienze  bancarie  e  assicurative,  o altri diplomi di laurea
dichiarati equipollenti ad uno di quelli indicati;
      b) cittadinanza  italiana,  ovvero  di  uno  degli Stati membri
dell'Unione  europea.  Sono  equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
      c) idoneita' fisica all'impiego;
      d) appartenenza  ad  una  delle  categorie  di  cui all'art. 1.
Possono  partecipare  alla  selezione sia i soggetti gia' titolari di
provvedimento  di  riconoscimento  dell'appartenenza  ad  una di tali
categorie,  sia  coloro  i  quali,  entro  il  termine di scadenza di
presentazione   della   domanda   di   partecipazione  alla  presente
selezione,  abbiano  avanzato formale richiesta di riconoscimento. In
ogni  caso,  i  vincitori della selezione potranno essere chiamati in
servizio solo se titolari del provvedimento di cui sopra;
      e) non  aver  riportato  condanne  penali  incompatibili con lo
status di pubblico dipendente;
      f) non   essere   stati  licenziati,  destituiti  o  dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente  rendimento,  ne'  dichiarati decaduti da altro impiego
statale  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante  la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
      g) godere  dei  diritti civili e politici anche negli eventuali
altri Stati dell'Unione europea.
    2.  Tutti  i  requisiti  prescritti  devono  essere posseduti dai
candidati   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
    3.  Resta ferma la facolta' per l'Amministrazione di disporre, in
qualsiasi   momento,  anche  successivamente  all'espletamento  della
selezione,  cui  pertanto  i  candidati  vengono ammessi con riserva,
l'esclusione  dalla selezione con motivato provvedimento, per difetto
di  uno dei prescritti requisiti, per inosservanza delle disposizioni
relative  all'esatta compilazione della domanda di ammissione e/o per
l'inoltro   della  stessa  domanda  oltre  il  termine  previsto  dal
successivo art. 3.