Art. 3.
          Presentazione della domanda, termini e modalita'
    1.  Le  domande  di  ammissione,  da redigersi su carta semplice,
esclusivamente   secondo   il  modello  allegato  al  presente  bando
(allegato  1)  devono essere indirizzate al Ministero per i beni e le
attivita'  culturali  -  Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e
l'organizzazione  -  Direzione  generale  per gli affari generali, il
bilancio,  le  risorse  umane e la formazione - Servizio II - via del
Collegio Romano n. 27 - 00186 Roma. Il candidato dovra' apporre sulla
busta di spedizione la seguente dicitura: «Selezione per l'assunzione
di   nove   funzionari  amministrativi».  Le  istanze  devono  essere
presentate esclusivamente secondo una delle seguenti modalita', entro
il  termine  perentorio  di  giorni  trenta,  decorrente  dal  giorno
successivo  a  quello  della  pubblicazione  del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
      a) raccomandata  con  avviso  di ricevimento; in questo caso la
data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro
a data apposto dall'ufficio postale accettante;
      b) presentazione  diretta  presso  il Ministero per i beni e le
attivita' culturali all'indirizzo di cui sopra, nei seguenti orari:
        * dal  lunedi'  al  giovedi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 16,00;
        * il venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
    In tal caso, l'Ufficio rilascia ricevuta.
    2.  E'  fatto  obbligo  agli  aspiranti  di dichiarare, a pena di
esclusione:
      a) cognome   e   nome   (le   aspiranti   che  siano  coniugate
dichiareranno il cognome da nubile);
      b) diploma  di laurea posseduto tra quelli indicati all'art. 2,
con   la   precisazione   della  relativa  data  di  conseguimento  e
dell'universita' presso la quale il diploma di laurea stesso e' stato
conseguito;  per  la  valutazione  dei  diplomi  di laurea conseguiti
nell'ambito  dell'Unione  europea  si terra' conto di quanto previsto
dall'art. 38   del   decreto   legislativo   n. 165/2001;  i  diplomi
conseguiti  al  di  fuori  dell'Unione europea debbono aver ottenuto,
entro  il  termine  di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione, la necessaria equipollenza a quelli italiani: di cio'
deve essere fatta espressa menzione nella domanda di partecipazione;
      c) di   essere   cittadini  italiani  o  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea;
      d) il godimento dei diritti politici;
      e) di  non  essere  stato  destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  siano  stati  dichiarati  decaduti da un impiego
statale  ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      f) di essere in regola con gli obblighi di leva;
      g) appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1;
      h) regione  prescelta, fra quelle indicate all'art. 1, comma 2;
e' consentita la partecipazione per una sola regione: nel caso in cui
il candidato indichi piu' regioni, sara' presa in considerazione solo
la prima fra quelle da lui indicate.
    3. Nella domanda gli aspiranti dovranno altresi' dichiarare:
      a) luogo e data di nascita;
      b) il  recapito presso cui l'Amministrazione dovra' trasmettere
le  comunicazioni relative al presente bando, con l'impegno a rendere
note   eventuali   variazioni:   si   fa  presente,  in  merito,  che
l'Amministrazione  declina  qualsiasi responsabilita' derivante dalla
mancata  indicazione  da  parte  dei  candidati  del  recapito  o  di
eventuali successive variazioni;
      c) le eventuali condanne penali riportate, con l'avvertenza che
l'Amministrazione  valutera' se tali condanne risultano incompatibili
con lo status di pubblico dipendente;
      d) la  lingua  straniera  prescelta  per  l'effettuazione della
prova orale, fra quelle indicate all'art. 5;
      e) l'eventuale necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento  delle  prove  d'esame,  come previsto dall'art. 20 della
legge n. 104/1992.
    4.  Come  previsto  dall'art. 2,  comma  2, in tema di termine di
possesso  dei  requisiti  di partecipazione alla selezione, anche gli
elementi  costitutivi  del  punteggio  dovranno  essere posseduti dai
candidati   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.