Art. 4. Graduatorie preliminari 1. L'Amministrazione formula una graduatoria degli aspiranti per ciascuna delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, sulla base degli elementi forniti dai candidati stessi nella domanda di partecipazione. 2. L'Amministrazione procedera' all'attribuzione dei punteggi sulla base della tabella allegata al presente bando (allegato 2), elaborata in conformita' alla tabella di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse. 3. In applicazione del citato art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e della relativa tabella (allegato 2), i candidati saranno collocati nelle graduatorie secondo l'ordine crescente di punteggio. 4. Le graduatorie di cui al comma 1 sono pubblicate sul sito www.beniculturali.it.