Art. 4.
                       Graduatorie preliminari
    1.  L'Amministrazione formula una graduatoria degli aspiranti per
ciascuna  delle  regioni di cui all'art. 1, comma 2, sulla base degli
elementi    forniti   dai   candidati   stessi   nella   domanda   di
partecipazione.
    2.  L'Amministrazione  procedera'  all'attribuzione  dei punteggi
sulla  base  della  tabella  allegata al presente bando (allegato 2),
elaborata  in conformita' alla tabella di cui all'art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse.
    3.  In applicazione del citato art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e della relativa tabella (allegato 2), i
candidati   saranno  collocati  nelle  graduatorie  secondo  l'ordine
crescente di punteggio.
    4.  Le  graduatorie  di  cui  al comma 1 sono pubblicate sul sito
www.beniculturali.it.