Art. 7.
                          Esito delle prove
    1.  Al  termine  delle  prove  di  cui all'art. 5, la commissione
esaminatrice  esprime  un  giudizio  circa  la  idoneita'  o meno del
candidato a svolgere le funzioni di cui al presente bando.
    2.  Il  giudizio  di  cui al comma 1 viene reso pubblico mediante
affissione  nella  sede  di esame, al termine di ciascuna giornata di
svolgimento della prova orale.