Art. 9. Graduatorie definitive 1. Le graduatorie definitive, in cui sono inseriti esclusivamente i candidati risultati idonei al termine delle prove di cui all'art. 5, vengono elaborate applicando alle graduatorie preliminari di cui all'art. 4 le risultanze della documentazione trasmessa dai candidati ai sensi dell'art. 8. 2. Il punteggio spettante ai candidati sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione potra' subire variazioni in aumento (con conseguente collocazione nelle graduatorie definitive in posizione meno favorevole rispetto a quella delle graduatorie preliminari), qualora la documentazione trasmessa non confermi quanto dichiarato inizialmente. 3. A parita' di punteggio, sara' preferito il candidato in possesso della minore eta' anagrafica. 4. Le graduatorie vengono rese pubbliche mediante i seguenti strumenti: * pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni e le attivita' culturali; * pubblicazione sul sito internet www.beniculturali.it * avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale.