Art. 9.
                       Graduatorie definitive
    1. Le graduatorie definitive, in cui sono inseriti esclusivamente
i   candidati   risultati  idonei  al  termine  delle  prove  di  cui
all'art. 5, vengono elaborate applicando alle graduatorie preliminari
di  cui  all'art. 4  le risultanze della documentazione trasmessa dai
candidati ai sensi dell'art. 8.
    2.   Il   punteggio  spettante  ai  candidati  sulla  base  delle
dichiarazioni  rese  nella  domanda  di  partecipazione potra' subire
variazioni in aumento (con conseguente collocazione nelle graduatorie
definitive  in  posizione  meno  favorevole  rispetto  a quella delle
graduatorie  preliminari),  qualora  la  documentazione trasmessa non
confermi quanto dichiarato inizialmente.
    3.  A  parita'  di  punteggio,  sara'  preferito  il candidato in
possesso della minore eta' anagrafica.
    4.  Le  graduatorie  vengono  rese  pubbliche mediante i seguenti
strumenti:
      * pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale del Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
      * pubblicazione sul sito internet www.beniculturali.it
      * avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  della  avvenuta pubblicazione sul
Bollettino ufficiale.