Art. 7.
                   Preferenza a parita' di merito
    1.  I  concorrenti  che  abbiano  superato  la  prova orale e che
intendano  far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di
precedenza  o preferenza nella nomina, devono far pervenire, con nota
indirizzata  al direttore amministrativo dell'Universita' di Messina,
entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni, che decorre dal
giorno  successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova,
i  documenti  attestanti  il  possesso  di tali titoli, gia' indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
    2. A parita' di merito, i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati  e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  di  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma - rafferma.
    3. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla  minore  eta'  del  candidato,  ai  sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
    I suddetti titoli devono essere presentati:
      1) in originale;
      2)  in copia autenticata ai sensi dell'art. 18, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
      3)  in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'  che  ne  attesti  la  conformita' all'originale, ai sensi
dell'art. 47,   del   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
n. 445/2000;
      4)  dichiarati  in  sostituzione  di  certificazione,  ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.