Art. 2.
                  Requisiti generali di ammissione
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso e' necessario il possesso dei
seguenti requisiti generali:
      a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di
cui  al  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1994 - Serie
generale - n. 61;
      b) godimento dei diritti politici;
      c) idoneita' fisica all'impiego.
    2.  Non  possono  essere  ammessi alla selezione coloro che siano
esclusi  dall'elettorato  attivo  politico  nonche'  coloro che siano
stati  licenziati  per  motivi  disciplinari, destituiti o dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente   rendimento,  ovvero  siano  decaduti  da  un  impiego
statale,  ai  sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    3.  Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
della Unione Europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  politici e civili anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
      b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      c) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
    4.  I  requisiti  prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione della domanda di
ammissione.  I  candidati  sono  ammessi  alla selezione con riserva.
L'amministrazione   puo'   disporre   in   qualsiasi   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dal  concorso per difetto dei
requisiti prescritti.
    5.  L'Amministrazione  garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso all'impiego ed il trattamento nei luoghi
di lavoro