Art. 11. Pubblico dipendente 1. Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa di studio o che rinunci alla borsa medesima, puo' chiedere l'aspettativa conservando il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. 2. Il pubblico dipendente che rinunci alla borsa di studio di cui all'art. 7 del presente bando e' tenuto al versamento dei contributi di cui al precedente art. 8.