Art. 11.

                         Pubblico dipendente

    1.  Ai  sensi  della  legge  n. 476/1984,  cosi'  come  integrata
dall'art. 52,   comma   57,  della  legge  n. 448/2001,  il  pubblico
dipendente  ammesso  ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra
un  posto  senza  borsa  di studio o che rinunci alla borsa medesima,
puo'  chiedere  l'aspettativa  conservando  il trattamento economico,
previdenziale  e di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.
    2. Il pubblico dipendente che rinunci alla borsa di studio di cui
all'art. 7  del presente bando e' tenuto al versamento dei contributi
di cui al precedente art. 8.