Art. 12. Doveri dei dottorandi 1. E' dovere dei dottorandi: a) assolvere agli obblighi di frequenza previsti dall'art. 6 del «Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca»; b) compiere con diligenza ed impegno le attivita' di studio e di ricerca previste dagli obiettivi formativi e dai programmi di studio del corso; c) presentare al collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno in corso, una relazione sull'attivita' di ricerca svolta. 2. Il collegio dei docenti puo' motivatamente disporre, con apposita determinazione, l'esclusione dal corso del dottorando che violi uno o piu' dei doveri di cui al comma 1. L'esclusione e' resa esecutiva con decreto del rettore. 3. Il dottorando, dichiarato dal collegio dei docenti in posizione di fuori corso nei confronti degli obblighi di frequenza, e' escluso di diritto dal proseguire il corso. L'esclusione e' resa esecutiva con decreto del rettore.