Art. 12.

                        Doveri dei dottorandi

    1. E' dovere dei dottorandi:
      a) assolvere  agli  obblighi  di frequenza previsti dall'art. 6
del «Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca»;
      b) compiere  con  diligenza ed impegno le attivita' di studio e
di  ricerca  previste  dagli  obiettivi  formativi e dai programmi di
studio del corso;
      c) presentare  al  collegio  dei docenti, a conclusione di ogni
anno in corso, una relazione sull'attivita' di ricerca svolta.
    2.  Il  collegio  dei  docenti  puo'  motivatamente disporre, con
apposita  determinazione,  l'esclusione  dal corso del dottorando che
violi  uno  o piu' dei doveri di cui al comma 1. L'esclusione e' resa
esecutiva con decreto del rettore.
    3.   Il  dottorando,  dichiarato  dal  collegio  dei  docenti  in
posizione  di  fuori corso nei confronti degli obblighi di frequenza,
e'  escluso  di diritto dal proseguire il corso. L'esclusione e' resa
esecutiva con decreto del rettore.