Art. 6. Iscrizione ai corsi 1. L'iscrizione al corso degli aventi diritto potra' essere perfezionata unicamente in caso di effettiva attivazione del corso di dottorato presso le sedi universitarie convenzionate. 2. Realizzata la predetta condizione, modalita' e termini per l'iscrizione verranno indicati nella lettera di cui all'art. 4, comma 6 del presente bando. Al fine di perfezionare l'iscrizione gli aventi diritto dovranno presentare o far pervenire all'Universita' IUAV di Venezia: a) dichiarazione (in carta libera) di non essere iscritto a corsi di studio universitari; b) dichiarazione (in carta libera) di avere o di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato (solo per il candidato vincitore di borsa di studio); c) ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. L'importo verra' comunicato con la lettera di ammissione al corso; d) fotocopia fronte-retro di un documento d'identita' o di riconoscimento, in corso di validita'. 3. L'ammesso al corso senza borsa di studio dovra' versare inoltre i contributi previsti per la frequenza di cui al successivo art. 8. 4. La mancata o l'incompleta presentazione di quanto richiesto nel presente articolo sara' considerata rinuncia al corso. 5. In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, il rettore, con proprio decreto, potra' disporre l'ammissione al corso di altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 4. 6. Il candidato ammesso a titolo oneroso che vorra' accedere ai benefici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla riduzione del contributo per la frequenza al corso, dovra' dichiarare la propria situazione economica secondo quanto previsto dal succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.