Art. 7.

                Determinazione delle borse di studio

    1.  Per ciascun corso di dottorato e' previsto un numero di borse
di studio non inferiore al 50% dei posti banditi.
    2.  La  borsa di studio, attribuita per il triennio, dell'importo
annuo  di  euro  10.561,54  al lordo dei contributi previdenziali, e'
assegnata   previa  valutazione  comparativa  del  merito  e  secondo
l'ordine  definito  nella  relativa  graduatoria, cosi' come previsto
dall'art. 4  del  presente  bando.  A  parita'  di  merito prevale la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 e sue
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  Ai  sensi  del  decreto
ministeriale  11 settembre  1998,  articoli 1 e 2, la borsa di studio
sara'  soggetta  al versamento dei contributi della gestione separata
INPS.  Il  pagamento  della  borsa di studio viene effettuato in rate
mensili.
    3.  Per  i  periodi  autorizzati  di studio all'estero, l'importo
della borsa di studio viene aumentato del 50%.
    4.  La  borsa  di  studio  e'  confermata  per  l'anno accademico
successivo,    salvo    che   non   siano   sopravvenute   cause   di
incompatibilita'  cosi' come previste dal successivo art. 10 o vi sia
stata l'esclusione prevista dai commi 2 e 3 del successivo art. 12.
    5.  Il dottorando, vincitore di borsa di studio, e' esonerato dai
contributi per la frequenza al corso di cui al successivo art. 8.