Art. 9.

                        Sospensione dal corso

    1.  Le  assenze  dal  corso determinate da malattia, maternita' e
servizio  militare  non  danno  luogo  ad  esclusione  dai corsi ed a
sospensione della borsa.
    2.  In  caso di maternita', la dottoranda puo' assentarsi, previa
presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la
data  presunta  del  parto  e durante i tre mesi successivi alla data
effettiva del parto.
    3.  Il  coordinatore  puo'  autorizzare,  sentito il collegio dei
docenti,  l'assenza  dal corso determinata da cause diverse da quelle
elencate al precedente comma 1.
    4.  Il  collegio  dei docenti, al termine delle assenze di cui ai
precedenti  commi 1, 2 e 3, determina se riammettere il dottorando in
corso d'anno ovvero se riammetterlo l'anno successivo.
    5.  L'assenza  dal  corso  superiore ai trenta giorni comporta in
ogni caso la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.
    6.  Al  dottorando riammesso al corso nell'anno successivo spetta
una  borsa  di  studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in
cui si e' verificata l'assenza.
    7.  Il  dottorando  a  titolo  oneroso riammesso al corso secondo
quanto  previsto  ai  precedenti  commi  1, 2, 3 e 4 non e' tenuto al
versamento  di  ulteriori  contributi  rispetto a quelli previsti dal
precedente art. 8.