Art. 9. Sospensione dal corso 1. Le assenze dal corso determinate da malattia, maternita' e servizio militare non danno luogo ad esclusione dai corsi ed a sospensione della borsa. 2. In caso di maternita', la dottoranda puo' assentarsi, previa presentazione di certificato medico, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. 3. Il coordinatore puo' autorizzare, sentito il collegio dei docenti, l'assenza dal corso determinata da cause diverse da quelle elencate al precedente comma 1. 4. Il collegio dei docenti, al termine delle assenze di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, determina se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo l'anno successivo. 5. L'assenza dal corso superiore ai trenta giorni comporta in ogni caso la sospensione dell'erogazione della borsa di studio. 6. Al dottorando riammesso al corso nell'anno successivo spetta una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza. 7. Il dottorando a titolo oneroso riammesso al corso secondo quanto previsto ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 non e' tenuto al versamento di ulteriori contributi rispetto a quelli previsti dal precedente art. 8.