Art. 12. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito sara' assunto in prova con contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno, per un anno rinnovabile d'anno in anno nei limiti previsti dall'art. 19, comma 5 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 cosi' come modificato dall'art. 6, comma 5 del C.C.N.L. 27 gennaio 2005 - Comparto Universita', per mansioni corrispondenti alla categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa, per la realizzazione del progetto dell'ufficio stipendi: «Gestione del trattamento economico del personale docente anche a contratto, gestione degli adempimenti contributivi presso l'INPDAP e l'INPS, gestione dell'anagrafe delle prestazioni rese dal personale rientranti e non tra i compiti e doveri d'ufficio» presso l'Universita' degli studi della Basilicata - Potenza. Il candidato risultato vincitore sara' invitato ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale e' risultato vincitore, e, contestualmente sara' stipulato il contratto individuale di lavoro a tempo determinato conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. La mancata presentazione dell'interessato, entro il termine indicato nella notifica, fatta salva la possibilita' di una sua richiesta di proroga, nel caso di comprovato impedimento, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. L'interessato deve, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto, presentare i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, di cui al successivo art. 13. Il periodo di prova e' determinato secondo la vigente normativa. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato, regolato dalle disposizioni citate, puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al lavoratore assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo per la categoria C - posizione economica C1 previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche statuizioni ivi previste. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto di lavoro individuale.