Art. 13. Presentazione dei documenti di rito La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, dovra' avvenire, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data dalla data di stipula del contratto. Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I documenti da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti: 1) fotocopia del codice fiscale; 2) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare specifica menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego e al normale e regolare rendimento del lavoro. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso; 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovanti i seguenti stati, fatti e qualita' personali: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre l'istanza di ammissione alla selezione; c) godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la predetta istanza; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando di selezione. Inoltre il vincitore della selezione dovra' produrre anche la seguente dichiarazione: dichiarazione, resa sotto la propria responsabilita', dell'esistenza o meno di altri rapporti di impiego pubblico o privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2000, e, in caso affermativo, relativa opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se negativa. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e, nei casi piu' gravi, possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.