Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) diploma  di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di
studio  conseguito  all'estero  deve  aver ottenuto, entro la data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione  al  concorso,  la  necessaria equipollenza ai diplomi
italiani rilasciata dalle competenti autorita';
      b) Appartenenza  alla  categoria  protetta  di cui all'art. 18,
comma 2, legge 12 marzo 1999, n. 68 e, specificatamente:
        orfani  e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause;
        coniugi  e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa  di  guerra,  di  servizio  e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati,  il  cui  status  e'  riconosciuto  ai sensi della legge
26 dicembre 1981, n. 763;
        appartenenza   ad  ulteriori  categorie  ritenute,  ex  lege,
equiparate alle sopra indicate (esemplificatamente si vedano le leggi
n. 302  del  20 ottobre  1990, n. 407 del 23 novembre 1998 e n. 3 del
16 gennaio 2003, gia' citate in premessa);
      c) eta': non inferiore agli anni 18;
      d) cittadinanza  italiana  (sono  equiparati ai cittadini dello
Stato  italiano  gli  italiani  non  appartenenti  alla Repubblica) o
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
      e) godimento  dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici  anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
      f) idoneita'    fisica   a   svolgere   l'attivita'   prevista.
L'amministrazione  provvedera'  ad  accertare,  per  il vincitore del
concorso, tale idoneita' in base alla normativa vigente.
    Non  possono  prendere parte al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  altro  impiego  statale  ai  sensi dell'art. 127, primo
comma,  lettera  d, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto  degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.
    I  candidati  sono  ammessi  al concorso con riserva. I requisiti
prescritti  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile  per  la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
L'esclusione  dal  concorso,  per  le  cause  indicate all'art. 4 del
presente  bando,  e'  disposta  con  decreto  motivato  e  comunicata
all'interessato.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.