Art. 3.
    L'attribuzione   dell'incarico  viene  effettuata  dal  direttore
generale  sulla  base  di una rosa di candidati idonei selezionata da
una  apposita  commissione  nominata  ai  sensi  dell'art. 15-ter del
decreto   legislativo   n. 502/1992   e   successive  integrazioni  e
modificazioni.
    Detta  commissione  accerta  l'idoneita' dei candidati sulla base
del  colloquio  e  della valutazione del curriculum professionale. Il
colloquio  e'  diretto alla valutazione delle capacita' professionali
del  candidato  nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze  professionali documentate, nonche' all'accertamento delle
capacita'  gestionali,  organizzative  e  di  direzione del candidato
stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
    La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.