Art. 2. R e q u i s i t i 1. Possono partecipare al concorso gli Appuntati Scelti che non abbiano presentato, nell'anno 2006, domanda di partecipazione al concorso di cui all'aliquota del 30%, e che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del successivo art. 3, rivestano tale grado e: a) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non siano idonei saranno ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso di cui al successivo art. 8; b) abbiano riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio equivalente; c) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»; d) non siano rinviati a giudizio, ne' ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo, ne' siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, ne' siano sospesi dal servizio, ne' si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni; e) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei all'avanzamento al grado superiore». 2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. I vincitori del concorso che alla data di presentazione all'Istituto di Istruzione non siano idonei al servizio militare incondizionato per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' dei medesimi e non riacquistino l'idoneita' entro il termine di cui al successivo art. 8, 2° comma, saranno esclusi dal corso e potranno partecipare, a riacquistata idoneita' fisica, di diritto, per una sola volta, al primo analogo corso utile, purche' continuino a possedere i requisiti di cui al precedente comma 1. L'idoneita' al servizio militare incondizionato non e' richiesta per i vincitori che abbiano partecipato al concorso quali permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, di cui al precedente comma 1, lettera a).