Art. 5.

                       Esclusione dal concorso

    1. Nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei requisiti, la
commissione   esaminatrice   di  cui  al  successivo  art. 6,  potra'
provvedere, comunque, alla valutazione dei titoli dei concorrenti.
    2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva,
in  difetto  di  uno  o  piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati
decaduti  dalla  nomina,  con  provvedimento  motivato  del Direttore
Generale  della  Direzione  Generale  per  il Personale Militare o di
Autorita' da questi delegata.