Art. 5. Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, la commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6, potra' provvedere, comunque, alla valutazione dei titoli dei concorrenti. 2. I concorrenti che risultino, ad una verifica anche successiva, in difetto di uno o piu' requisiti, saranno esclusi dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare o di Autorita' da questi delegata.