Art. 10. Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti Al termine delle prove di esame la commissione redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e nella prova orale, con l'osservanza a parita' di punti delle precedenze previste dall'art. 9. La graduatoria di merito e' approvata dal rettore e conserva validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della sua approvazione. Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita'. La graduatoria finale, previa approvazione degli atti concorsuali, sara' affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Molise. Della avvenuta affissione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.