Art. 10.

       Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti

    Al  termine  delle  prove  di  esame  la  commissione  redige  la
graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente.
    Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nelle
prove  scritte  e  nella  prova  orale, con l'osservanza a parita' di
punti delle precedenze previste dall'art. 9.
    La  graduatoria  di  merito  e'  approvata dal rettore e conserva
validita'  per  un  periodo  di  diciotto  mesi  dalla data della sua
approvazione. Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita'.
    La   graduatoria   finale,   previa   approvazione   degli   atti
concorsuali,  sara' affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli
studi  del  Molise.  Della  avvenuta  affissione  sara'  data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Dal  giorno  successivo  a  quello del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.