Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva. Ai sensi
dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione
dei  candidati  dal  concorso per difetto dei requisiti di ammissione
puo'  essere  disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
rettore.