Art. 4. Esclusione dal concorso I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del rettore.