Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri della Comunita' europea; 2. eta' non inferiore agli anni diciotto; 3. titolo di studio: diploma di laurea antecedente il decreto ministeriale 509/99 in ingegneria civile, ingegneria edile o ingegneria per l'ambiente e il territorio; laurea specialistica (magistrale) previsto dal decreto ministeriale n. 509/1999 in ingegneria in una delle seguenti classi: architettura e ingegneria edile (classe 4/S), ingegneria civile ( classe 28/S) o ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe 38/S) o lauree equipollenti; possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo degli ingegneri nella sezione A - settore civile ed ambiente. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero e' richiesta l'equipollenza o l'equivalenza a uno di quelli sopra indicati. L'equivalenza, ai soli fini dell'ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito all'estero e la professionalita' connessa alla selezione stessa e' accertata, su richiesta del candidato, da un'apposita commissione di esperti nominata dal direttore amministrativo; 4. godimento dei diritti politici; 5. idoneita' fisica all'impiego al quale il bando si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; 6. di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 7. i cittadini membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero siano stati licenziati con o senza preavviso da una pubblica amministrazione nel biennio antecedente la data di scadenza dei termini. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo' disporre, con provvedimento motivato del direttore amministrativo, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti dal bando di concorso. Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001.