Art. 7.

           Graduatoria del concorso e titoli preferenziali

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  redige  la
graduatoria generale di merito provvisoria.
    La  graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della
votazione  complessiva,  costituita  dalla somma della media dei voti
riportati  nelle  prove  scritte  e  della votazione conseguita nella
prova orale.
    A  parita'  di  punteggio  i  candidati saranno indicati seguendo
l'ordine alfabetico.
    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  all'Universita'  degli  studi  di Teramo, entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  decorrenti  dal giorno successivo a
quello  in  cui hanno sostenuto la prova stessa, i documenti in carta
semplice, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive, attestanti, a
parita' di merito, il possesso dei titoli indicati nell'art. 5, comma
4  e  5,  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  dai  quali
risulti,  altresi',  il  possesso  dei  requisiti stessi alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
    Quanto  sopra  anche se tali dichiarazioni siano state rese nella
domanda di partecipazione al concorso.
    Tale documentazione non e' richiesta qualora l'amministrazione ne
sia  gia'  in  possesso.  In  tale  caso e' comunque fatto obbligo al
candidato   fornire  espliciti  riferimenti  all'Amministrazione  nei
medesimi  termini  temporali  di  cui  al  relative  quarto comma del
presente articolo.
    Sulla  base  di  quanto  precede  e della graduatoria generale di
merito   provvisoria   si   provvede   con   decreto   del  Direttore
amministrativo all'approvazione della graduatoria generale definitiva
ed alla dichiarazione del vincitore.
    Tale  provvedimento conclude la procedura concorsuale e della sua
pubblicazione  all'Albo  del  rettorato  sara' data notizia, mediante
avviso, nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale.
    Dalla  data  di  pubblicazione  del  predetto  avviso  decorre il
termine di sessanta giorni per impugnare l'atto dinanzi all'autorita'
giudiziaria  amministrativa  e  il  termine  di centoventi giorni per
esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
    Le  categorie  di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza  a  parita'  di merito e a parita' di titoli sono appresso
elencate:
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4.  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5. gli orfani di guerra;
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7.  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8. i feriti in combattimento;
      9.  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12.  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16.   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17.  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18.  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19. gli invalidi ed i mutilati civili;
      20.  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' del candidato.
    L'universita' si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria
di  merito  al  fine  di  procedere alla copertura di ulteriori posti
vacanti  a tempo indeterminato, con articolazione dell'orario a tempo
pieno  o  parziale,  nel  rispetto  dell'equilibrio  finanziario e di
bilancio.  Si  riserva  altresi'  la  possibilita'  di  utilizzare la
graduatoria   per   procedere  ad  assunzioni  a  tempo  determinato.
L'esercizio  delle  suddette  facolta' avviene senza pregiudizio alla
posizione  in  graduatoria,  con  prevalenza  dell'assunzione a tempo
indeterminato  rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine,
dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale.