Art. 9.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  unitamente  alla  dichiarazione  del
vincitore e' approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento
dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con decreto del direttore
amministrativo ed e' pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi
di   Sassari.   Da   tale  data  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative,   qualora   il   provvedimento  non  sia  stato  portato
altrimenti a conoscenza.