Art. 9. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito unitamente alla dichiarazione del vincitore e' approvata, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con decreto del Direttore amministrativo ed e' pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi di Sassari. Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative, qualora il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.