Art. 11. La borsa di studio puo' essere eventualmente rinnovata, con provvedimento del direttore competente, previa richiesta del borsista ed accertamento della necessaria copertura finanziaria, nei limiti previsti dall'art. 47 del «Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR» (Decreto del presidente del CNR prot. n. 0025033 del 4 maggio 2005).