Art. 11.
    La  borsa  di  studio  puo'  essere  eventualmente rinnovata, con
provvedimento del direttore competente, previa richiesta del borsista
ed  accertamento  della  necessaria copertura finanziaria, nei limiti
previsti   dall'art. 47   del   «Regolamento   di   Organizzazione  e
Funzionamento   del  CNR»  (Decreto  del  presidente  del  CNR  prot.
n. 0025033 del 4 maggio 2005).