Art. 4.

                        Esclusione d'ufficio

    Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
      a) l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 3;
      b) la  mancata  sottoscrizione  della  domanda  (la  firma,  da
apporre    necessariamente   in   forma   autografa,   non   richiede
l'autenticazione);
      c) l'assenza  dei  requisiti indicati nell'art. 2, lettere a) e
b).
    Il  riscontro  dei predetti motivi di esclusione avviene da parte
dell'Ufficio  concorsi  dell'ISAE, che provvede a darne comunicazione
al  Presidente  dell'Istituto  per  l'adozione  del  provvedimento di
esclusione.
    I  candidati  per  i  quali  non  sussistono motivi di esclusione
d'ufficio  sono  ammessi  con  riserva alla procedura concorsuale. Il
Presidente  dell'Istituto puo' comunque disporre in ogni momento, con
provvedimento  motivato  reso noto agli interessati, l'esclusione dal
concorso.