Art. 2.
                     Requisiti di partecipazione
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare, a
domanda,  gli  ufficiali  piloti  di  complemento del ruolo naviganti
dell'Arma  Aeronautica  che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande di cui al successivo art. 3, si trovino
in  servizio  in  quanto  vincolati  alla  ferma  dodecennale  di cui
all'art. 4 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e che:
      a)  se  capitani,  abbiano  compiuto undici anni di servizio in
qualita'  di  ufficiali piloti dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti
in  ferma  dodecennale  o  abbiano  maturato  anzianita' nel grado di
capitano non inferiore a due anni;
      b) se tenenti, abbiano maturato anzianita' nel grado di tenente
non inferiore a due anni;
      c)  siano  in  possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio
militare   incondizionato   in  qualita'  di  ufficiali  in  servizio
permanente   nei   ruoli   speciali   dell'Aeronautica  militare,  da
accertarsi con le modalita' di cui al successivo art. 4.
    2. Ai   sensi   dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   9 maggio   1994,   n. 487,   l'immissione  nel  servizio
permanente   e'  subordinata  all'accertamento,  anche  postumo,  del
possesso   dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta  stabiliti  per
l'ammissione  ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
    3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma  1,  lettere  a),  b)  e  c), nonche' quelli di cui al comma 2,
dovranno  essere  mantenuti  fino  al  conferimento  della  nomina ad
ufficiale in servizio permanente.
    4. I  concorrenti  che  risultassero in difetto anche di uno solo
dei requisiti richiesti saranno esclusi dal concorso.