Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare, a domanda, gli ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti dell'Arma Aeronautica che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, si trovino in servizio in quanto vincolati alla ferma dodecennale di cui all'art. 4 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e che: a) se capitani, abbiano compiuto undici anni di servizio in qualita' di ufficiali piloti dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti in ferma dodecennale o abbiano maturato anzianita' nel grado di capitano non inferiore a due anni; b) se tenenti, abbiano maturato anzianita' nel grado di tenente non inferiore a due anni; c) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato in qualita' di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, da accertarsi con le modalita' di cui al successivo art. 4. 2. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'immissione nel servizio permanente e' subordinata all'accertamento, anche postumo, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di cui al comma 2, dovranno essere mantenuti fino al conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente. 4. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno solo dei requisiti richiesti saranno esclusi dal concorso.