Art. 6.
                       Valutazione dei titoli
    1. La Commissione di cui al precedente art. 5 dovra' valutare:
      a)  i  titoli  relativi alle qualita' militari e professionali,
desunte   dai   documenti   caratteristici  contenuti  nella  pratica
personale  degli  interessati  e  dalla  nota  informativa  di cui al
precedente art. 3;
      b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dalla
documentazione    matricolare,   dalla   pratica   personale,   dalle
dichiarazioni  contenute nelle domande di partecipazione al concorso,
ovvero dai documenti eventualmente presentati dagli ufficiali.
    2. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 1 - che dovranno
essere posseduti dagli ufficiali alla data di scadenza del termine di
presentazione  delle domande - la Commissione disporra' di un massimo
di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:
      a)  30 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera
a);
      b)  15 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera
b).
    3. Gli  ufficiali che non avranno riportato almeno 15 punti per i
titoli  relativi  alle  qualita'  militari  e professionali di cui al
precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei.
    4. Ogni  componente  la  Commissione  valutatrice  disporra', per
ciascuno  dei  complessi  di  titoli  di  cui  al precedente comma 1,
lettere  a)  e  b)  soltanto  di un terzo del punteggio massimo per i
medesimi stabiliti.
    5. Il  punteggio  per  ciascuno  dei complessi di titoli valutati
sara'  costituito  dalla  somma  dei  punteggi  attribuiti da ciascun
componente la Commissione.