Art. 6. Valutazione dei titoli 1. La Commissione di cui al precedente art. 5 dovra' valutare: a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali, desunte dai documenti caratteristici contenuti nella pratica personale degli interessati e dalla nota informativa di cui al precedente art. 3; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dalla documentazione matricolare, dalla pratica personale, dalle dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione al concorso, ovvero dai documenti eventualmente presentati dagli ufficiali. 2. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 1 - che dovranno essere posseduti dagli ufficiali alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande - la Commissione disporra' di un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo: a) 30 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera a); b) 15 punti per i titoli di cui al precedente comma 1, lettera b). 3. Gli ufficiali che non avranno riportato almeno 15 punti per i titoli relativi alle qualita' militari e professionali di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno dichiarati non idonei. 4. Ogni componente la Commissione valutatrice disporra', per ciascuno dei complessi di titoli di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) soltanto di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabiliti. 5. Il punteggio per ciascuno dei complessi di titoli valutati sara' costituito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun componente la Commissione.