Art. 7. Graduatorie 1. La graduatoria di merito del concorso di cui al precedente art. 1, nella quale gli idonei saranno distinti in base al grado rivestito, sara' formata dalla Commissione aggiungendo alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun ufficiale nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 6, comma 5, un punto per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale. 2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale presumibilmente entro il mese di settembre 2006. A parita' di merito, nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza tra quelli indicati nell'Allegato «C» al presente decreto di cui i concorrenti avessero dichiarato il possesso nella domanda di partecipazione al concorso. 3. Saranno dichiarati vincitori gli ufficiali che, nei limiti dei posti disponibili, di cui al precedente art. 1, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 4. Il decreto di approvazione delle graduatorie verra' pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a puro titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».