Art. 8.
                    Nomina in servizio permanente
    1. Gli   ufficiali   idonei  che  nella  graduatoria  di  cui  al
precedente  art. 7,  saranno  compresi nel numero dei posti di cui al
precedente  art. 1,  comma  1,  lettere  a)  e b), saranno dichiarati
vincitori e nominati, rispettivamente, tenenti o capitani in servizio
permanente  nel  ruolo  naviganti speciale dell'Arma aeronautica, con
anzianita'  assoluta  pari  a quella posseduta nel grado di tenente o
capitano  di  complemento,  diminuita  di due anni, senza effetto sul
trattamento economico percepito.
    2. La  nomina  a  tenente o capitano in servizio permanente sara'
conferita  con  successivo  decreto  Presidenziale,  subordinatamente
all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina,  dei requisiti di
partecipazione  al concorso di cui al precedente art. 2, comma 1, del
presente decreto.
    3. Gli  ufficiali  transitati  in  servizio  permanente nel ruolo
naviganti  speciale  dell'Arma  aeronautica  mantengono  l'obbligo di
completamento della ferma dodecennale precedentemente contratta.