Art. 8. Nomina in servizio permanente 1. Gli ufficiali idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 7, saranno compresi nel numero dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), saranno dichiarati vincitori e nominati, rispettivamente, tenenti o capitani in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, con anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di tenente o capitano di complemento, diminuita di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. 2. La nomina a tenente o capitano in servizio permanente sara' conferita con successivo decreto Presidenziale, subordinatamente all'accertamento, anche successivo alla nomina, dei requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2, comma 1, del presente decreto. 3. Gli ufficiali transitati in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica mantengono l'obbligo di completamento della ferma dodecennale precedentemente contratta.