Articolo 7


                     Trasparenza amministrativa

    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, e successive modificazioni, la commissione esaminatrice,
alla   prima  riunione,  stabilira'  i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione  dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei
relativi  verbali,  al  fine  di assegnare i punteggi attribuiti alle
singole prove.
    La  commissione  medesima, immediatamente prima dell'inizio della
prova orale, determinera' i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna  delle  materie  di  esame.  Tali quesiti saranno proposti a
ciascun candidato previa estrazione a sorte.