Articolo 10


          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    Non  prima  di  sei  mesi  e  non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
dell'avviso  di cui all'art. 9, comma 3, i candidati possono chiedere
alla  Direzione  generale  per  il  personale civile, presso la quale
hanno   inoltrato   la  domanda  di  partecipazione  al  concorso  la
restituzione,  con  spese di spedizione a loro carico dei documenti e
delle  pubblicazioni  presentate.  La  restituzione  viene effettuata
entro   tre   mesi   dalla  data  della  richiesta,  salvo  eventuale
contenzioso  in  atto.  Trascorso  il  suddetto  termine la Direzione
generale  non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione
della documentazione.