Articolo 6


        Preselezione, valutazione dei titoli e prove di esame

    Qualora   l'elevato  numero  delle  domande  pervenute  lo  renda
necessario,  si  fara'  ricorso  a  forme di preselezione, realizzate
mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.
    Il  contenuto  e le modalita' dell'eventuale preselezione saranno
oggetto  di  apposito  decreto  che  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica -- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
del 15 settembre 2006.
    Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri da
parte della commissione esaminatrice;
      b) due  prove scritte ed un colloquio, negli argomenti previsti
nel  settore  scientifico-disciplinare  di  MAT/06  -  PROBABILITA' E
STATISTICA MATEMATICA.
    La  valutazione  dei titoli, previa individuazione dei criteri da
parte   della  commissione  esaminatrice,  e'  effettuata,  ai  sensi
dell'art. 8  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  dopo  le  prove  scritte  e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Per   la   valutazione   dei   titoli   la   commissione  dispone
complessivamente di 30/30.
    Le  prove  di  esame si svolgeranno secondo le modalita' previste
dagli  articoli 6  e  7  del  decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
    Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato il
punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
    Il  colloquio  si  intende  superato  con  la votazione di almeno
21/30.
    La   votazione   complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame.
    La comunicazione dei giorni, del luogo, e della sede in cui avra'
luogo l'eventuale preselezione, ovvero in cui si svolgeranno le prove
d'esame,   o   eventuali  rinvii,  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
del 15 settembre 2006.
    I  candidati,  ai  quali  non  sia stata comunicata l'esclusione,
disposta ai sensi del precedente art. 2, sono ammessi al concorso con
riserva  di accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione, e
dovranno  senza  alcun  preavviso  o invito presentarsi, muniti di un
valido  documento di riconoscimento, nei locali e nei giorni indicati
nel presente articolo.