Articolo 7 Trasparenza amministrativa Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni, la commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilira' i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La commissione medesima, immediatamente prima dell'inizio della prova orale, determinera' i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti saranno proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.