Art. 5. Modalita' di selezione La selezione e' intesa ad accertare la preparazione e l'attitudine del candidato a svolgere attivita' di ricerca relativamente alle tematiche indicate nell'art. 3. La selezione prevede la valutazione dei titoli di cui all'art. 4 ai quali la commissione giudicatrice assegna uno specifico punteggio. Saranno ritenuti idonei i candidati che nella valutazione dei titoli avranno ottenuto un punteggio minimo di 60/100.