Art. 5.

                       Modalita' di selezione

    La   selezione   e'   intesa   ad  accertare  la  preparazione  e
l'attitudine   del   candidato   a   svolgere  attivita'  di  ricerca
relativamente alle tematiche indicate nell'art. 3.
    La  selezione prevede la valutazione dei titoli di cui all'art. 4
ai quali la commissione giudicatrice assegna uno specifico punteggio.
    Saranno  ritenuti  idonei  i  candidati che nella valutazione dei
titoli avranno ottenuto un punteggio minimo di 60/100.