Art. 7. Ammissione alla scuola di dottorato L'ammissione alla scuola di dottorato avviene in base alla graduatoria di merito redatta dalla commissione giudicatrice fino alla concorrenza del numero dei posti stabiliti dal presente bando rettorale. In corrispondenza di eventuale rinuncia al posto da parte di un candidato vincitore prima dell'inizio dei corsi, subentra il candidato successivo, secondo l'ordine della graduatoria. In caso di rinuncia o di esclusione di un vincitore dopo l'inizio dei corsi e comunque nel primo trimestre del primo anno, e' facolta' del collegio dei docenti valutare l'opportunita' di coprire il posto vacante con un altro candidato, secondo l'ordine della graduatoria. In base all'art. 18, comma 3 del regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca e a quanto precedentemente deliberato dal collegio dei docenti, la commissione giudicatrice potra' ammettere in soprannumero, in misura non eccedente il 22% del totale dei posti attivati, candidati idonei nella graduatoria di merito appartenenti ad una della seguenti categorie: candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo, senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Trento; assegnisti di ricerca, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 449/1997.