Art. 10.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita' di studio e di ricerca,
secondo  i programmi e le modalita' fissate dal collegio dei docenti,
come specificato all'art. 3 del presente bando.
    E'  prevista,  con  decisione  motivata del collegio dei docenti,
l'esclusione  dalla  scuola e la conseguente perdita del diritto alla
fruizione della borsa di studio in caso di:
      a) giudizio  negativo  del  collegio  dei docenti relativamente
all'ammissione  al  successivo  anno di corso; a tal fine il collegio
dei  docenti verifichera' il conseguimento dei risultati previsti per
l'anno  di  corso  frequentato  nonche'  l'assiduita'  e l'operosita'
dimostrata dal dottorando nell'attivita' di ricerca svolta;
    (1) Alla  data  di  emanazione  del  presente  bando la normativa
vigente  prevede  ex  art.  2,  comma  26  della  legge n. 335/1995 e
successive  modifiche  e  integrazioni, che la borsa di dottorato sia
assoggettabile a contributo INPS, pari al 10% o al 18,20%, di cui 1/3
a carico del dottorando.
      b) prestazioni   di   lavoro  a  tempo  indeterminato,  nonche'
assunzione   di   incarichi  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di
prestazioni  d'opera  svolte  senza  l'autorizzazione  preventiva del
collegio dei docenti;
      c) assenze ingiustificate e prolungate.
    Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  dottorato  di ricerca puo'
domandare  di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del  corso  di  dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni,  e  puo'  usufruire  della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
    In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
titolo   di   dottore   di   ricerca,   il  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione pubblica cessasse per volonta' del dipendente entro
due  anni  dal  termine  del  corso,  e' dovuta la restituzione degli
importi corrisposti durante il corso di dottorato.
    Tutti  gli  studenti  stranieri  iscritti  alla scuola durante il
ciclo  di  studi  sono  tenuti ad apprendere la lingua italiana ad un
livello  tale  da  consentire  il  loro  eventuale  inserimento in un
ambiente  di  lavoro  italiano.  La  scuola di dottorato di ricerca e
l'Ateneo   attiveranno  i  mezzi  ritenuti  opportuni  per  favorirne
l'apprendimento  e  saranno  previste  forme di verifica del grado di
apprendimento acquisito.