Art. 2. Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico conseguito presso istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente di Stato, paritari o legalmente riconosciuti, che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: A) completato un periodo biennale di pratica presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1, comma 2, lettera a), legge n. 251/1986); B) completato un periodo biennale di formazione e lavoro, con contratto a norma dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lettera b), legge n. 251/1986); C) completato un periodo triennale di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2, lettera c), legge n. 251/1986); D) conseguito il diploma di apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2, lettera d), legge n. 251/1986); E) conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici corsi universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, comma 2, decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176); F) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). Il Collegio nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: G) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A); H) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). 3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).