Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1.  Alla  sessione  d'esami sono ammessi i candidati, in possesso
del   diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di  agrotecnico
conseguito   presso   istituti   professionali  per  l'agricoltura  e
l'ambiente  di  Stato,  paritari o legalmente riconosciuti, che, alla
data  del  giorno  precedente a quello di inizio delle prove d'esame,
abbiano:
      A)   completato  un  periodo  biennale  di  pratica  presso  un
agrotecnico  o  un  perito  agrario o un dottore in scienze agrarie o
forestali  iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio (art. 1,
comma 2, lettera a), legge n. 251/1986);
      B)  completato  un periodo biennale di formazione e lavoro, con
contratto  a  norma  dell'art. 3  del  decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863,  con  mansioni  proprie  del  diploma di agrotecnico (art. 1,
comma 2, lettera b), legge n. 251/1986);
      C)   completato  un  periodo  triennale  di  attivita'  tecnica
subordinata,  anche  al di fuori di uno studio tecnico professionale,
con  mansioni  proprie  del  diploma di agrotecnico (art. 1, comma 2,
lettera c), legge n. 251/1986);
      D)  conseguito  il  diploma  di  apposita scuola diretta a fini
speciali  di  durata  biennale  istituita  ai  sensi  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (art. 1, comma 2,
lettera d), legge n. 251/1986);
      E)  conseguito il diploma universitario di cui all'art. 2 della
legge  19 novembre  1990, n. 341, ottenuto al termine degli specifici
corsi  universitari disciplinati dal decreto ministeriale 15 novembre
1991  e  successive  modificazioni  ed integrazioni (art. 2, comma 2,
decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176);
      F)  frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di istruzione e
formazione  tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro semestri,
comprensivi  di  tirocini  non  inferiori  a sei mesi coerenti con le
attivita'  libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 328/2001). Il Collegio
nazionale accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi   negativi,   preclusivi  dell'ammissione  agli  esami,  sono
tempestivamente notificati agli interessati.
    2.  Alla  sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso,  alla  data  del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
      G)  diplomi  universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella C
allegata  (art. 8,  comma  3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
      H) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella D  allegata  (art. 55, comma 1 e comma 2, lettera a), decreto
del Presidente della Repubblica n. 328/2001).
    3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte  durante  il  corso  degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni  stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti  di  istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di  formazione  professionale  o  tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).