Art. 3.

                            Sedi di esame

    1. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. Sono
sedi di esame gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura e
l'ambiente elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza.
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino in numero inferiore o superiore rispetto ai limiti indicati
nell'art. 9    del    regolamento,    possono    essere   costituite,
rispettivamente,  commissioni  per  candidati  provenienti da diverse
sedi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.
    3.  Qualora  gli  istituti  individuati  quali sedi d'esame nella
tabella A  dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti,
ovvero  per  ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il
numero  delle  domande  pervenute  ecceda  le  possibilita' ricettive
dell'istituto,  possono  essere  costituite  commissioni ubicate, ove
necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia,
non menzionati nella detta tabella.
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e  3  viene  dato  tempestivo  avviso ai candidati interessati per il
tramite del Collegio nazionale.