Art. 5.

                  Domande di ammissione - Contenuto

    1.  Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel
successivo art. 6, i candidati, consapevoli sia delle responsabilita'
penali per dichiarazioni mendaci e per formazione o uso di atti falsi
(art. 76  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000) e sia
del  fatto  che  la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
comporta  la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75
citato  decreto  del  Presidente della Repubblica), devono dichiarare
(articoli 46 e 47 citato decreto del Presidente della Repubblica):
      il cognome ed il nome;
      il luogo e la data di nascita;
      la  residenza anagrafica, nonche' indicare l'indirizzo completo
al  quale  desiderano  che  vengano  inviate  eventuali comunicazioni
relative agli esami ed almeno un recapito telefonico;
      di   aver   conseguito  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore di agrotecnico, con precisa indicazione: dell'istituto sede
d'esame;  dell'anno  scolastico di conseguimento; del voto riportato;
dell'istituto  che ha rilasciato il diploma se diverso da quello sede
d'esame;  della  data  del  diploma; del numero ed anno di stampa, se
esistenti,  dello  stesso  (apposti in calce a destra); della data di
consegna  e  del numero del registro dei diplomi (apposti sul retro).
Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato ovvero non
sia,   comunque,   in   possesso   dell'interessato,  precisare  tali
circostanze  ed  indicare  l'istituto  che  ha rilasciato il relativo
certificato,  se  posseduto,  con  gli  estremi  dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a  coloro  che  sono  in  possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente  art. 2,  comma  2, lettere G ed H (diplomi universitari e
lauree);
      di  essere iscritti, ove d'obbligo in relazione al requisito di
ammissione, nel registro dei praticanti, con indicazione del collegio
locale;
      di essere in possesso (come certificato, per i titoli di cui al
precedente  art. 2,  comma 1, dal presidente del competente collegio)
di  uno  dei requisiti di ammissione prescritti, da riportare in modo
specifico  come  indicato  al precedente art. 2, ovvero di maturarlo,
salvo  imprevisti, alla data del giorno precedente a quello di inizio
delle  prove  d'esame. In relazione ai requisiti di cui al precedente
art. 2, commi 1 e 2, lettere D, F, G ed H (diplomi di apposita scuola
diretta a fini speciali, corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e
comma  3,  occorre dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il
contenuto del diploma e/o della certificazione posseduta (per i corsi
IFTS  e  le  lauree  occorre,  in  particolare, dichiarare l'avvenuto
compimento del prescritto tirocinio non inferiore a sei mesi);
      di non aver prodotto, per la sessione relativa al corrente anno
ed  a  pena  di  esclusione  in  qualsiasi momento dagli esami, altra
domanda di ammissione ad una diversa sede di esame.
    2.  Coloro i quali abbiano dichiarato di dover ancora maturare il
requisito  di  ammissione  sono  tenuti  successivamente, ad avvenuta
maturazione    di   questo,   a   dichiararne,   sotto   la   propria
responsabilita',  il  possesso,  con  apposito  atto  integrativo dei
contenuti  della  domanda  gia'  presentata  indirizzato al dirigente
scolastico  dell'istituto  sede  d'esame  ed  inviato o presentato al
Collegio nazionale.
    3.  I  candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge  n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per
lo  svolgimento  delle  prove  (specifici  ausili  ed eventuali tempi
aggiuntivi,  quali  certificati da una competente struttura sanitaria
in  relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame
da  sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione
ex  art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali
richieste.