Art. 7.

                 Adempimenti del Collegio nazionale

    1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande,  il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande
ricevute   ed   utilmente   prodotte   e,   compiuto  ogni  opportuno
accertamento  di  competenza (art. 6, comma 1, regolamento), comunica
al    Ministero,   entro   il   5 settembre   2006,   a   mezzo   fax
(n. 06/58492397),  il  numero  dei  candidati ammessi a sostenere gli
esami,  ai  fini della determinazione del numero delle commissioni da
nominare.
    2.  Alla  suddetta  comunicazione  lo stesso Collegio fa seguito,
entro  il 15 settembre 2006, con l'inoltro, a mezzo fax e postale, di
elenchi  nominativi dei candidati, distinti in relazione all'istituto
sede  d'esame  da loro prescelto ed in stretto ordine alfabetico, per
consentire  al  Ministero  di  provvedere alla loro assegnazione alle
commissioni.
    3.  Il  Collegio  nazionale  provvede  a  formare i detti elenchi
previo   puntuale   controllo  (articoli 71  e  72  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base
delle  attestazioni  dei  collegi locali di cui all'art. 12, comma 4,
decreto   ministeriale  6 marzo  1997,  n. 176,  delle  dichiarazioni
sostitutive  rese  dai  candidati  nelle domande, con riferimento, in
particolare,  al  possesso  di uno dei requisiti di cui al precedente
art. 2.
    4.  Nei predetti elenchi vengono indicati, per ciascun candidato,
il  cognome,  il  nome,  il  luogo  e  la data di nascita, nonche' il
requisito  di  ammissione  posseduto, di cui al precedente art. 2, da
indicare  con  la lettera corrispondente (A o B o C o D o E o F o G o
H).  Accanto  al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da  indicare  comunque)  ancora  in corso di maturazione deve essere
apposta  anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la
data  prevista  di  acquisizione  che  non  puo' essere posteriore al
giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame.
    5.  In  calce a ciascuno dei detti elenchi, datati e sottoscritti
dal  presidente  del  Collegio  nazionale,  questi  deve  apporre  la
seguente attestazione:
      «Il   Presidente  del  Collegio  nazionale  attesta,  ai  sensi
dell'art. 6  del  regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio  della libera professione (decreto ministeriale 6 marzo
1997,   n. 176),   relativamente   ai   candidati,   in   numero   di
................, di cui all'elenco nominativo che precede:
        l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti ed il
possesso  (salva  indicazione  contraria  relativa  a  candidati  con
requisito  in corso di maturazione, per i quali si riserva di rendere
successiva,  analoga  attestazione)  di  uno  dei requisiti stabiliti
(art. 1,  comma  2,  legge  n. 251/1986; art. 8, comma 3, ed art. 55,
commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001);
        di  aver  verificato  la  regolarita'  delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
        di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000)  delle dichiarazioni
sostitutive  rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita».
    6.   Qualsiasi   variazione   al   predetto  elenco  deve  essere
tempestivamente  comunicata  al  Ministero  per  gli  adempimenti  di
competenza.
    7.  Entro  il  26 ottobre  2006,  il  suddetto Collegio nazionale
provvede  alla  consegna  delle domande ai dirigenti scolastici degli
istituti  professionali  ai  quali  sono  indirizzate, o ai dirigenti
scolastici  di  quegli  istituti  indicati  dal  Ministero in caso di
diversa   assegnazione   disposta  a  norma  del  precedente  art. 3,
trattenendo   ai   propri   atti   una  fotocopia  della  domanda  di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della  relativa  documentazione,  devono essere accompagnate da altro
originale   dei   medesimi   elenchi,   di   competenza  di  ciascuna
commissione,   gia'   trasmessi  al  Ministero.  Detti  elenchi  sono
integrati   con   apposita   nota,  datata  e  sottoscritta,  recante
indicazione:
      di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
      dell'avvenuta  maturazione  del  requisito  di ammissione per i
candidati  con la dicitura di cui al precedente comma 4 (allegando le
successive  dichiarazioni,  di  cui  al  precedente  art. 5, comma 2,
trasmesse dai candidati).
    8.  Successivamente,  il  Collegio  nazionale  avra'  cura di far
pervenire,  entro  e  non  oltre  il settimo giorno dall'inizio delle
prove d'esame, direttamente e soltanto alla commissione esaminatrice,
la  comunicazione della compiuta o mancata acquisizione dei requisiti
di  ammissione  per  i  restanti  candidati con la dicitura di cui al
precedente  comma 4 (allegando le successive dichiarazioni, di cui al
precedente art. 5, comma 2, trasmesse dai candidati).