Art. 9.

                           Prove di esame

    1.  I  candidati  debbono  presentarsi,  senza altro avviso, alle
rispettive  sedi  di  esame  nei  giorni  e nell'ora indicati, per lo
svolgimento  delle prove scritte o scritto-grafiche, muniti di valido
documento di riconoscimento.
    2.  Gli  esami consistono in due prove scritte o scritto-grafiche
ed  in  una  prova  orale.  Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nell'allegata tabella B.
    3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte  o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema (art. 11,
comma 1, regolamento).
    4.  Durante  le  prove e' consentita soltanto la consultazione di
manuali  tecnici  e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18, comma 4, regolamento).
    5.  Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che  risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami (art. 11, comma 7, regolamento).
    6.   I   candidati  che,  per  comprovati  e  documentati  motivi
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva  della  commissione  esaminatrice,  non  siano in grado di
sostenere   la   prova  orale  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
commissione  stessa  essere riconvocati in altra data (art. 11, comma
8, regolamento), nel rispetto dell'art. 11, comma 9, del regolamento.