Art. 11.
    1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti
gli eventuali titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito di
cui  al precedente art. 10, con decreto del direttore della Direzione
centrale  delle  risorse  umane  e  degli  affari  generali,  saranno
approvate  le  graduatorie  di  merito, una per ciascuno dei concorsi
indetti  con  il  presente  bando,  e  verranno dichiarati i relativi
vincitori.
    2. Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del
Ministero  della  salute.  Di  tale  pubblicazione sara' data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data
di  pubblicazione  dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  potranno essere restituiti i
titoli allegati alla domanda di partecipazione.
    4.  Trascorso  un  anno  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione  si  riserva  di restituire ai candidati i suddetti
titoli  anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di
procedere allo scarto dei medesimi.