Art. 12.
    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori,  previa produzione della
documentazione  di  cui  al  successivo  art. 13,  saranno invitati a
sottoscrivere,   ai   sensi   dell'art. 3  del  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  del  personale  delle  istituzioni  ed enti di
ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
    2.   Detto  rapporto  di  lavoro  sara'  regolato  dal  contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in  materia  di  pubblico  impiego  non dichiarate disapplicabili dal
contratto collettivo 21 febbraio 2002 di cui sopra.
    3.  E'  condizione  risolutiva  del  contratto individuale, senza
obbligo  di  preavviso,  l'eventuale  annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
    4.  Ai  nuovi  assunti sara' corrisposto il trattamento economico
iniziale   relativo   all'VIII   livello  professionale  (profilo  di
operatore   tecnico),  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 171/1991  e  dal  CCNL  21 febbraio 2002, e successive
integrazioni,  oltre  gli  assegni  spettanti  ai sensi delle vigenti
disposizioni normative e contrattuali.
    5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo
di  prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra' durata
dimezzata   per   il   candidato   che   provenga  da  altro  profilo
dell'Istituto   superiore   di   sanita'   con   contratto   a  tempo
indeterminato,  o  che  abbia  prestato  servizio, nel medesimo Ente,
senza  interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e livello
pari o superiori con contratto a tempo determinato.
    6.  Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
    7.  Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto  individuale  di  lavoro e per la contestuale assunzione in
servizio.
    8. Le assunzioni relative al bando in questione sono condizionate
all'autorizzazione  da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri (Dipartimento della funzione pubblica).