Art. 12. 1. I candidati dichiarati vincitori, previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 13, saranno invitati a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione stipulato il 21 febbraio 2002, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio. 2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo 21 febbraio 2002 di cui sopra. 3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. Ai nuovi assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo all'VIII livello professionale (profilo di operatore tecnico), previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 e dal CCNL 21 febbraio 2002, e successive integrazioni, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 5. I candidati assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra' durata dimezzata per il candidato che provenga da altro profilo dell'Istituto superiore di sanita' con contratto a tempo indeterminato, o che abbia prestato servizio, nel medesimo Ente, senza interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori con contratto a tempo determinato. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio. 8. Le assunzioni relative al bando in questione sono condizionate all'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della funzione pubblica).